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Passaporto Digitale di Prodotto (DPP)

Il Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) europeo, cardine del Regolamento Ecodesign (ESPR) approvato nel 2024, diventerà obbligatorio in Italia e nell'UE a partire dal 2026-2027, con un rollout progressivo fino al 2030. L'obiettivo è tracciare il ciclo di vita dei prodotti per favorire l'economia circolare e la sostenibilità.

ATTENZIONE: I DPP devono rimanere disponibili mediamente 10 anni a seconda della categoria merceologica del prodotto.

Categorie Coinvolte e Timeline (2026-2027)

Le prime categorie 'prioritarie' sono state selezionate per il loro alto impatto ambientale e potenziale di circolarità:

  • Batterie (E-mobility e industriali): I primi passaporti obbligatori sono previsti per il 18 febbraio 2027 per le batterie EV e industriali con capacità >2kWh, con passaporti unici accessibili tramite QR code.
  • Tessile e Abbigliamento: Settore prioritario con adozione dei passaporti prevista tra il 2026 e la fine del 2027.
  • Ferro, Acciaio e Alluminio: I primi requisiti specifici e atti delegati sono attesi già dal 2026-2027.
  • Elettronica e ICT: Implementazione graduale tra 2026 e 2027.

Punti Chiave dell'Implementazione

  • Entrata in vigore ESPR: Luglio 2024 (Regolamento (UE) 2024/1781).
  • Infrastruttura Centrale: La Commissione Europea istituirà un registro centrale DPP entro il 19 luglio 2026.
  • Strumenti: Il passaporto sarà accessibile tramite QR code, RFID o chip NFC.

Passaporto digitale di prodotto

(di cui agli articoli da 9 a 12)

I requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano, tra quelli indicate di seguito, i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto:

a) informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 5, o da altro diritto dell'Unione applicabile al gruppo di prodotti;

b) identificativo univoco del prodotto al livello indicato nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;

c) codice GTIN (Global Trade Identification Number) di cui alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ISO/IEC 15459-6 o equivalente, dei prodotti o delle loro parti;

d) codici pertinenti delle merci, come il codice TARIC quale definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87;

e) informazioni e documentazione di conformità prescritte dal presente regolamento o da altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto, come la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica o i certificati di conformità;

f) manuali utente, istruzioni, avvertenze o informazioni sulla sicurezza, prescritti da altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto;

g) informazioni concernenti il fabbricante, come l'identificativo univoco dell'operatore e le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 7;

h) identificativi univoci dell'operatore diversi da quello del fabbricante;

i) identificativi univoci del sito;

j) informazioni concernenti l'importatore, comprese le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e il suo numero EORI (Economic Operators Registration and Identification);

k) nome, recapiti e l'identificativo univoco dell'operatore economico stabilito nell'Unione e responsabile dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/988 o di compiti analoghi in conformità di altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto;

l) il riferimento del fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto che ospita la copia di riserva del passaporto digitale di prodotto.

Il supporto dati, l’identificativo univoco del prodotto di cui alla lettera b), gli identificativi univoci degli operatori di cui alle lettere g), h) e k), e gli identificativi univoci dei siti di cui alla lettera i) sono conformi, se pertinenti per i prodotti interessati, alle norme ISO/IEC 15459-1:2014, ISO/IEC 15459-2:2015, ISO/IEC 15459-3:2014, ISO/IEC 15459-4:2014, ISO/IEC 15459-5:2014 e ISO/IEC 15459-6:2014.

Gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 individuano le informazioni riguardanti i requisiti di progettazione ecocompatibile che i fabbricanti possono includere nel passaporto digitale di prodotto in aggiunta alle informazioni necessarie a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), comprese le informazioni su etichette facoltative specifiche applicabili al prodotto. Tra queste informazioni vi è l’eventuale menzione al marchio Ecolabel UE assegnato al prodotto in linea con il regolamento (CE) n. 66/2010.

Art. 29 paragrafo 3

3. Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, gli importatori indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante cui possono essere contattati:

a) sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se del caso; e

b) sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.

Le informazioni di contatto sono chiare, comprese e leggibili.

Art. 7 paragrafo 2 lettera b

Gli obblighi di informazione: secondo i casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da:

i) informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale;

ii) informazioni ai clienti e ad altri soggetti sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente e di assicurarne una durabilità ottimale, sulle modalità di installazione di sistemi operativi di terzi, ove pertinente, nonché sulla raccolta a fini di ricondizionamento o di rifabbricazione, e sulle modalità di restituzione o di trattamento del prodotto a fine vita;

iii) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riutilizzo, al ricondizionamento, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita;

iv) altre informazioni che potrebbero influenzare le scelte di prodotti sostenibili per i clienti e le modalità di trattamento del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante per facilitare un uso appropriato, operazioni di conservazione del valore e un trattamento corretto a fine vita;

Art. 7 paragrafo 5

Salvo disposizione contraria a norma del paragrafo 6, lettera b), gli obblighi di informazione consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione, nell'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, a meno che tale tracciamento non sia già possibile in applicazione degli obblighi di informazione definiti in un altro atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue:

a) il nome o il codice numerico delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto, come segue:

i) il nome nella nomenclatura dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC), o un altro nome internazionale se la denominazione IUPAC non è disponibile;

ii) altri nomi, compresi il nome corrente, il nome commerciale, l'abbreviazione;

iii) il numero della Comunità europea (CE), quale indicato nell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), nella lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o nell'elenco ex polimero (NLP), o il numero assegnato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), se disponibile e appropriato;

iv) il nome e il numero del Chemical Abstract Service (CAS), se disponibili;

b) il punto in cui le sostanze che destano preoccupazione si trovano all'interno del prodotto;

c) la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, a livello del prodotto, dei suoi componenti pertinenti o delle parti di ricambio;

d) istruzioni per l'uso sicuro del prodotto;

e) informazioni per lo smontaggio, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione ecologicamente corretta del prodotto a fine vita. Secondo il gruppo di prodotti interessato, la Commissione può fissare soglie per l'applicazione dell'obbligo di informazione relativo alle sostanze che destano preoccupazione.

Articolo 13 - Registro dei passaporti digitali di prodotto

1. Entro il 19 luglio 2026, la Commissione istituisce un registro digitale («registro») in cui sono conservati in modo sicuro almeno gli identificativi univoci.

Nel caso di prodotti destinati a essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica», il registro conserva il codice della merce.

Il registro conserva gli identificativi univoci per le batterie di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (61).

La Commissione gestisce il registro e assicura che le informazioni ivi conservate siano trattate in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell’Unione, comprese le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

2. Negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 la Commissione specifica qualsiasi altro dato che, oltre a essere incluso nel passaporto digitale di prodotto, debba essere conservato nel registro, tenendo conto almeno dei criteri seguenti:

a) la necessità di consentire la verifica dell’autenticità del passaporto digitale di prodotto;

b) la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali;

c) la necessità di evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico degli operatori economici e delle autorità doganali.

3. In relazione alla responsabilità di istituire e gestire il registro e al trattamento dei dati personali che potrebbe derivare da tale attività, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.

4. L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio carica nel registro i dati di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Al momento del caricamento nel registro, da parte dell'operatore economico, dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il registro comunica automaticamente a tale operatore economico un identificativo univoco di registrazione associato agli identificativi univoci caricati nel registro per un prodotto specifico in conformità del paragrafo 4. Tale comunicazione da parte del registro non è considerata prova della conformità al presente regolamento o ad altro diritto dell’Unione.

La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità di attuazione del registro, compresa la comunicazione dell’identificativo univoco di registrazione di cui al primo comma.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 73, paragrafo 3.

6. La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del diritto dell’Unione.

Articolo 14 - Portale web per i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto

La Commissione istituisce e gestisce un portale web accessibile al pubblico che consente ai portatori di interessi di ricercare e confrontare i dati contenuti nei passaporti digitali di prodotto. Il portale web è concepito in modo da garantire che i portatori di interessi possano ricercare e confrontare i dati in modo coerente con i loro rispettivi diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4.

Articolo 15 - Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto

1. Chiunque intenda immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 nel quadro della procedura di «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione di tale prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Il primo comma del presente paragrafo si applica dal momento in cui il registro è operativo.

2. Le autorità doganali possono immettere un prodotto in libera pratica solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro.

La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è effettuata elettronicamente e automaticamente tramite l'interconnessione di cui al paragrafo 3. Essa si applica dal momento in cui l'interconnessione è operativa.

L'immissione in libera pratica non è considerata prova del rispetto del presente regolamento né di altro diritto dell'Unione.

3. La Commissione interconnette il registro con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), consentendo così lo scambio automatico di informazioni con i sistemi doganali nazionali attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.

Tale interconnessione è operativa entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

4. La Commissione e le autorità doganali possono reperire e utilizzare i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma del diritto dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.

5. Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento (UE) 2019/1020, capo VII, e il resto del diritto dell'Unione.

CAPO IV - ETICHETTE

Articolo 16 - Etichette

1. Se gli obblighi di informazione indicano che devono essere incluse informazioni in un'etichetta a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera c), gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 specificano:

a) il contenuto dell'etichetta;

b) la configurazione dell'etichetta, garantendo la visibilità e la leggibilità;

c) il modo in cui l'etichetta deve essere presentata ai clienti, anche in caso di vendita a distanza, tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 32 e delle implicazioni per gli operatori economici interessati;

d) ove opportuno, i mezzi elettronici per la creazione delle etichette.

2. Se, in virtù di un obbligo di informazione, risulta necessario includere nell'etichetta la classe di prestazione, la configurazione dell'etichetta di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere chiara e facilmente comprensibile e consentire ai clienti di confrontare facilmente le prestazioni del prodotto rispetto al pertinente parametro di prodotto e di scegliere i prodotti con prestazioni migliori.

3. Per quanto riguarda i prodotti connessi all'energia che sono soggetti all'etichettatura energetica stabilita a norma del regolamento (UE) 2017/1369, se le informazioni relative a un parametro di prodotto, comprese le classi di prestazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento, non possono essere incluse nell'etichetta energetica e a condizione che tali informazioni siano considerate più pertinenti e complete delle informazioni contemplate da detta etichetta, la Commissione, dopo aver valutato il rischio di confusione per i clienti, l'onere amministrativo per gli operatori economici e il modo migliore per comunicare tali informazioni particolari, può, se del caso, esigere la creazione di un'etichetta in conformità del presente regolamento al posto dell'etichetta energetica istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369.

4. Nel definire gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione esige, se del caso, che l'etichetta includa supporti dati o altri mezzi che consentano ai clienti di accedere a informazioni supplementari sul prodotto, compresi mezzi che permettano l'accesso al passaporto digitale di prodotto.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono prescrizioni comuni per la configurazione delle etichette prescritte dall'articolo 7, paragrafo 7, lettera c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73, paragrafo 3.

Articolo 17 - Imitazione delle etichette

I prodotti che rechino o siano corredati di etichette che possono indurre in errore o confondere i clienti o i potenziali clienti imitando le etichette di cui all'articolo 16 o i prodotti che siano accompagnati da qualsiasi altra informazione suscettibile di indurre in errore o confondere i clienti o i potenziali clienti rispetto alle etichette di cui a tale articolo non sono immessi sul mercato né messi in servizio.

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